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Vademecum per esercenti (e clienti) che esercitano il diritto di lavorare

Da leggere

di A. FUSILLO – M. GANDOLFI

La polizia (di stato o locale) ed i carabinieri devono identificarsi indicando grado, nome e cognome, corpo di appartenenza e mostrando un tesserino. Se non lo fanno sono passibili di denuncia.

Questo non vale se siete in macchina. Se vi fermano in macchina bastano la divisa e la paletta.

Non conviene assumere un atteggiamento di confronto con le forze dell’ordine. Siate calmi e cortesi. Avete il dovere di identificarvi. La cosa migliore è avere sempre con sé un documento di identità. Non è necessario, ma se non si ha un documento la polizia potrebbe disporre il vostro accompagnamento in caserma per l’identificazione.

La polizia deve contestarvi la violazione e redigere un verbale. Se nel verbale ci sono delle contestazioni false (esempio: vi contestano che non avete la mascherina e invece l’avete, vi contestano di stare in un assembramento e invece siete soli) allora conviene inserire delle dichiarazioni (esempio: non è vero che mi trovavo in un assembramento, ero solo o simili). In questo caso il verbale va firmato.

Altrimenti non conviene firmare il verbale, si può semplicemente ritirare una copia rifiutandosi di firmarlo. Non è mai utile non ritirare la copia. Questa serve per le impugnazioni e i passaggi successivi.

Avete il diritto di riprendere la polizia con il telefonino. In questo caso bisogna spiegare con calma alla polizia che il video non sarà utilizzato per diffonderlo sui social ma che serve alla vostra difesa in sede penale perché temete che la polizia commetta dei reati e il video vi servirà per una denuncia. In particolare, il reato di cui si tratta è quello di violenza privata (art. 610 c.p.). È il reato che ricorre nel caso di costrizione a fare qualcosa contro la propria volontà. Nel caso che ci riguarda la costrizione incide sui diritti fondamentali costituzionali come il diritto al lavoro (se vi multano perché non tenete chiusa la vostra attività), il diritto alla libertà personale (se vi multano perché non avete la mascherina), il diritto alla libera circolazione (per l’uscita dal comune di residenza), il diritto di riunione (per il divieto di assembramenti). Per chi intende denunciare gli agenti di polizia metteremo a disposizione uno schema di denuncia. È già disponibile un modello di denuncia contro il governo che comprende anche il reato di cui all’art. 610 codice penale.

Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale si possono presentare delle osservazioni scritte al prefetto. Non è necessario ma è opportuno. Il verbale non è definitivo, il provvedimento definitivo sarà emesso dal prefetto. Il verbale dà semplicemente la possibilità di estinguere la sanzione con un pagamento in misura ridotta (280 euro invece di 400 euro) ma non è esecutivo e non può essere messo in riscossione (con l’emissione di una cartella esattoriale).

Con il verbale gli accertatori possono ordinare al locale la chiusura fino a cinque giorni. Anche in questo caso si tratta di una sanzione provvisoria. Quella definitiva sarà emessa dal prefetto.

La legge riconosce la possibilità di accettare la chiusura, stare chiusi per 5 giorni che saranno detratti dalla sanzione definitiva del prefetto se sarà superiore. Non è necessario chiudere, però; chi preferisce resterà aperto dichiarando che ha opposto la multa e che intende aspettare il provvedimento finale del prefetto.

È possibile che in questo caso la polizia contesti la violazione dell’art. 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità). Si tratta di una contestazione infondata. Anzitutto perché l’ordine deve essere dato legalmente e in questo caso si tratta di un ordine illegale e in contrasto con la costituzione. In secondo luogo, perché lo stesso decreto-legge 19/2020 esclude l’applicabilità dell’art. 650 c.p. Non c’è ancora un orientamento univoco dei giudici su queste problematiche. Chi decide di stare aperto deve sapere che corre un minimo rischio, ma anche che il Movimento Libertario lo assisterà con i suoi avvocati.

In zona rossa o arancione la polizia potrebbe decidere di multare anche gli avventori contestando loro di avere effettuato uno spostamento non motivato da ragioni di lavoro, salute o necessità. Nutrirsi è una necessità, ben più urgente anche d quella di evitare un contagio. Gli avventori potranno quindi dichiarare che lo spostamento verso il ristorante è avvenuto per ragioni di necessità.

L’autocertificazione non è prevista dal dpcm. Si tratta di un adempimento suggerito da una circolare ministeriale. Le circolari non hanno alcuna efficacia vincolante e non si può essere multati per aver violato una circolare. Le circostanze che si dovrebbero autocertificare non rientrano tra quelle previste dal DPR che regola l’autocertificazione. Ci si può quindi rifiutare di compilare e sottoscrivere l’autocertificazione. Se vi dovessero multare per questa ragione la multa sarebbe sicuramente illegittima.

Anche alle multe per gli avventori si applica la stessa procedura descritta per i gestori.

Il Prefetto ha fino a cinque anni per emettere il provvedimento definitivo. Quando vi sarà notificato il provvedimento prefettizio bisogna ricorrere al Giudice di Pace per impugnarlo. Per sanzioni fino a 1000 euro non c’è bisogno dell’assistenza di un avvocato. Il termine per depositare il ricorso (si può fare anche per raccomandata) è di trenta giorni dalla notifica. Ci dovrete far avere il provvedimento e predisponiamo noi il ricorso.

Si può chiedere al Giudice di Pace la sospensione della multa e della chiusura del locale. Il costo del processo è di 43 euro per il contributo unificato. Chi decide di difendersi da solo senza avvocato dovrà presentarsi il giorno dell’udienza. Vi daremo le istruzioni necessarie per come comportarsi.

Ecco i nostri contatti:
Avv. Alessandro Fusillo alessandro.fusillo@studiolegalefusillo.com
Dott. Michele Gandolfi michelegandolfi2@gmail.com

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