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Fisco: Italia ancora condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

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di AVV. CRISTINA PEROZZI

Nella Causa Ferrieri et Bonassisa v. Italia, l’altro ieri, la Corte Europea ha rilevato che il nostro ordinamento tributario vìola l’articolo 8 della CEDU anche sotto il profilo delle indagini bancarie, sempre più frequentemente utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza a supporto dell’attività di accertamento.

I due ricorrenti si erano rivolti alla Corte EDU dopo aver appreso, dagli istituti di credito raggiunti dalle richieste ispettive, che i loro dati bancari erano oggetto di indagine, comprensiva di ogni dettaglio riguardo a tutte le movimentazioni dei conti e ad ogni operazione finanziaria, nonché delle relative causali.

La Corte EDU dopo avere analizzato il quadro giuridico entro il quale sono svolte in Italia le indagini finanziarie, non ha potuto far altro che riscontrarne l’inadeguatezza.

Dunque, nell’arco di meno di un anno il nostro Paese è stato condannato per tre volte, in ambito tributario, per la violazione dell’articolo 8 della CEDU, che protegge la vita privata e familiare delle persone.

Dopo la ormai celeberrima sentenza Italgomme e la recentissima Agrisud 2014 aventi entrambe ad oggetto le ispezioni presso il domicilio commerciale dei contribuenti, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che anche l’accesso ai dati bancari del contribuente non è svolto secondo i requisiti di cui all’articolo 8 par. 2 della CEDU. L’articolo 8 riguarda anche la riservatezza dei dati personali, dunque la privacy, la quale a sua volta deve essere ritenuta comprensiva dei dati bancari.

L’ha rammentato nella pronuncia in commento la Corte EDU, riconoscendo che il completo disvelamento delle causali delle operazioni finanziarie concerne senza dubbio i dati personali dei contribuenti, dati che sovente possono assurgere alla categoria dei dati sensibili, il cui trattamento è storicamente soggetto a peculiari cautele da parte sia del diritto convenzionale sia di quello euro-unitario, dunque a garanzie ulteriori rispetto a quelle che devono accompagnare la generalità dei trattamenti di dati personali.

La Causa Ferrieri et Bonassisa ricalca gran parte delle argomentazioni svolte dalla Corte EDU nelle due pronunce testé citate; si schematizzano quindi i tratti salienti della nuova sentenza:

  • 1️⃣) il ricorso per saltum è una modalità di accesso alla Corte di Strasburgo legittima (anzi doverosa, pena la scadenza del termine per il ricorso) qualora l’ordinamento nazionale non renda disponibili rimedi giudiziali effettivi;

    2️⃣) il trattamento dei dati bancari da parte delle autorità fiscali è certamente un’attività astrattamente legittima, ma considerato il particolare rilievo ch’essi rivestono nella sfera giuridica dei soggetti investigati, il trattamento in esame deve essere svolto in conformità dei requisiti ex articolo 8.2;

    3️⃣) il primo di tali requisiti è il rispetto della riserva sostanziale di legge, in base al quale le norme devono essere chiare, accessibili e prevedibili nelle conseguenze, ed inoltre devono prevedere un sistema di controlli idonei ad evitare un utilizzo arbitrario del potere conferito alle autorità statali;

    4️⃣) l’esame del quadro giuridico nazionale ha condotto la Corte a riscontrare che l’ordinamento tributario conferisce alle autorità procedenti un potere discrezionale illimitato, soprattutto a causa dell’interpretazione della Cassazione, secondo cui non è richiesta la motivazione dell’autorizzazione all’accesso ai dati finanziari, risultandone irrilevante il contenuto;

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha più volte condannato l’Italia e sentenze Italgomme e Agrisud evidenziano un’eccessiva discrezionalità di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, senza controllo giudiziario immediato sufficiente, spingendo il legislatore italiano a introdurre nuove regole più stringenti sulla motivazione degli atti di accesso.

️Elementi comuni alle condanne:
🔘👇Eccessiva discrezionalità: Le autorità fiscali italiane hanno un margine di discrezionalità troppo ampio nel decidere l’accesso ai locali aziendali e l’acquisizione di documenti.
🔘👇Mancanza di garanzie: Non ci sono sufficienti tutele procedurali per i contribuenti durante gli accessi, e manca un controllo giurisdizionale immediato e robusto.
🔘👇Violazione dell’Art. 8 CEDU: Tali procedure ledono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, estesi anche alle sedi di imprese e professionisti.
Implicazioni per l’Italia:
🔘👇Obbligo di riforma: L’Italia è stata obbligata a riformare la propria normativa per allinearsi ai principi della CEDU, rafforzando le garanzie.
🔘👇Motivazione rafforzata: Sono state introdotte nuove regole che richiedono una motivazione più dettagliata e sostanziale per gli atti di accesso fiscale.
🔘👇Necessità di controllo giudiziario: La Corte ha stabilito che l’efficienza della lotta all’evasione non può comprimere sproporzionatamente i diritti fondamentali, richiedendo confini chiari e controllabili.

La sentenza Agrisud (dicembre 2025) ha ribadito e rafforzato le condanne precedenti, sottolineando che il potere dello Stato di entrare nella sfera privata deve essere ben delimitato e sottoposto a controllo.

(Fonte)

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