di REDAZIONE
La norma, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 116/2013, prevedeva che, a decorrere dal primo agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultassero complessivamente superiori a 90mila euro lordi annui fossero assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente l'importo fino a 150mila euro; pari al 10% per la parte eccedente 150mila euro; e al 15% per la parte eccedente 200mila euro. Le famigerate "pensioni d'oro" insomma.
La Consulta ha giudicato questa norma in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, rispettivamente sul principio di uguaglianza e sul sistema tributario. A seguito della sentenza, fa sapere l'Istituto di previdenza, ''l'Inps ha interrotto l'applicazione della trattenuta del citato contributo di perequazione e provvede alla restituzione dell'importo trattenuto nell'anno 2013''.
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