di FRANCO FUMAGALLI*
L’attuale dettato costituzionale, a proposito della realizzazione dei referendum recita: “Art. 75. E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum”.
Non può sfuggire a nessuno che questo articolo costituzionale è ancorato a principi che ritengono lo Stato, non l’insieme dei cittadini consapevoli, ma un aggregato d
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