di GIUSEPPE ISIDORO VIO
L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori disciplina il licenziamento individuale, stabilendo l’obbligo per il datore di reintegrare il lavoratore licenziato senza giusta causa. Il lavoratore ingiustamente licenziato, oltre a ricevere il risarcimento per tutti gli anni di durata della causa (spesso pluridecennale) ha facoltà di richiedere il reintegro.
E’ una “conquista” dei lavoratori dipendenti che risale al 1970 (in una situazione storica totalmente diversa dall’attuale) e come tale è stata ritenuta dalla maggior parte dei giudici. Infatti, per consuetudine, nei Tribunali del lavoro essi hanno interpretano tale norma di solito a favore del dipendente, ritenuto la parte debole, anche di fronte a chiare motivazioni economiche o clamorose motivazioni disciplinari (si pensi solo al caso del personale di terra nell’aeroporto Malpensa, filmato mentre violava i bagagli dei passeggeri appropriandosi del contenuto e ciononostante reintegrato dal giu
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