di GIUSEPPE ISIDORO VIO
CGIL e FIOM, arroccatesi nelle posizioni guadagnate “sul campo” all’inizio degli anni ’70, non intendono cedere sull’art. 18. Ma sappiamo cosa prevede? Prevede il reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo. Tuttavia, il giustificato motivo può essere soggettivo oppure oggettivo, per cui nella giurisprudenza sul licenziamento si distingue il licenziamento disciplinare (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) da quello non disciplinare (per giustificato motivo oggettivo) che include ad esempio la soppressione del posto di lavoro, l’introduzione di nuovi macchinari che richiedono minori interventi umani e l’affidamento di servizi a imprese esterne. Tuttavia, in questo secondo caso, nella prassi raramente il giudice avvalora queste motivazioni per cui al lavoratore è di solito concesso il diritto di reintegro. Di fatto, le esigenze delle imprese e del sistema Italia di essere competitivi e concorrenziali
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