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Coronavirus, un decreto illegittimo e incostituzionale

Da leggere

di MICHELE GANDOLFI*

Ho deciso di esaminare l’unico atto normativo esistente relativo alle misure adottate dalla Repubblica Italiana in materia di contenimento del c.d. Coronavirus, elencando tutti i casi di illegittimità e di contrasto con norme anche di rango superiore che ho individuato. I miei commenti sono racchiusi in parentesi quadra e in corsivo.

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto  conto  che  l’organizzazione  mondiale  della  sanita’   ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

[Non è vero, l’OMS o WHO ha solo detto che “..Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione.”  L’OMS, usando il condizionale e giocando con le parole, ha scorrettamente lasciato i singoli stati liberi di gestire la situazione a loro discrezione non ha dichiarato espressamente lo stato di pandemia. (fonte: VEDI QUI)

Preso atto  dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia  e  dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione  mondiale  della sanita’;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e  urgenza  di  emanare  nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da  COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

[il Decreto Legge dichiara che le nuove misure che dovranno essere adottate, che non vengono come vedremo adottate dal presente decreto, dovranno rispettare il principio di proporzionalità e necessita, come impone l’articolo 97 della Costituzione Italiana e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce – senza questa precisazione, che costituisce l’unico limite alla eventuale delega legislativa conferita al governo, mancano alcuni criteri direttivi e limiti temporali precisi, il Capo dello Stato, garante della Costituzione, probabilmente non avrebbe promulgato nemmeno questo Decreto]

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della  giustizia  e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari  derivanti  dalla diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu’ misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati, ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni, reiterabili  e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020,  termine  dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di modularne  l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo  l’andamento  epidemiologico del predetto virus.

[Possono essere adottate, non sono adottate. In queste tre parole c’è tutto l’inganno di cui siamo stati vittima in questi ultimi tre mesi. E nelle parole sucessive si notano altre violazioni della Costituzione.

Il 31 gennaio 2020 il governo dichiarava lo stato di emergenza con una delibera del consiglio dei ministri, l’unico stato di emergenza che può consentire, nel nostro ordinamento, di violare le libertà fondamentali dei cittadini è lo stato di guerra (Articolo 78 costituzione – “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”) e devono essere le Camere a conferire i poteri necessari, non può il presidente del consiglio dei Ministri prenderseli da solo.

Le parole “Possono essere adottate” sono state scelte perché in assenza di uno stato di emergenza legalmente dichiarato il decreto sarebbe stato incostituzionale  in quanto nemmeno la legge può violare i diritti elencati nella prima parte della Costituzione in assenza della dichiarazione di cui al 78 Costituzione]

  1. Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma 1,  possono  essere adottate, secondo  principi  di adeguatezza  e  proporzionalita’  al rischio effettivamente presente su specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le  seguenti misure:

[Ancora “possono essere adottate” e “secondo  principi  di adeguatezza  e  proporzionalita’” ancora una volta il legislatore non prescrive niente se non che tali provvedimenti possano essere adottati in seguito nei modi e nelle forme indicati dagli articoli 76, 77 e 87 della Costituzione Decreto Presidente Repubblica o in caso di urgenza Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle condizioni imposte dal secondo comme dell’articolo 77 della costituzione:

“Quando, in casi straordinari di necessita` e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita`, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (61.2 , 62.2)”

Nessuno dei DPCM emenati dal sig. Giuseppe Conte è mai stato trasmesso al Parlamento secondo le disposizioni della Costituzione, quindi tali atti non esercitano alcuna cogenza, non essendo in nessun caso atti idonei a violare i diritti primari assoluti garantiti dalla carta stessa che, anche in un sistema giuridico di tipo positivo, deve intendersi come limite non arbitrario al potere del governo, prima ancora che del legislatore, per chi non lo sapesse le due figure non coincidono]

  1. a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla  possibilita’   di   allontanarsi   dalla   propria residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

[Il decreto non dispone alcun divieto, ancora una volta, ma solo la possibilità di introdurre limitazioni. Limitazioni che come abbiamo visto all’inizio devono essere necessarie e proporzionate altrementi sarebbero incostituzionali, senza questa precisazione, ancora una volta, il Capo dello Stato non avrebbe firmato questo decreto.

Vengono anche fissati i famosi criteri direttivi di cui all’articolo 76 costituzione, le limitazioni non dovranno impedire “spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”.

Quindi, a prescindere dalla non idoneità dei decreti sucessivi, anche se fossero stati DPR promulgati dal Capo dello Stato, le limitazioni che abbiamo subito negli ultimi due mesi sarebbero comunque state viziate per eccesso di delega, per questo probabilmente il PCM ha deciso di agire individualmente – fonte:

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20210_DELEGA_LEGISLATIVA.pdf

Il Decreto Legge infine, non specificando quali siano le necessita, le urgenze o altre specifiche ragioni, diventa insufficiente a fornire valida delega legislativa al governo, mancando i limiti o i criteri direttivi indicati dall’articolo 76 Costituzione]

  1. b) chiusura al pubblico di strade urbane,  parchi,  aree  gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
  2. c) limitazioni o divieto di  allontanamento  e  di  ingresso  in territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche’  rispetto  al territorio nazionale;
  3. d) applicazione della misura della quarantena  precauzionale  ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate  al  di

fuori del territorio italiano;

  1. e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria  abitazione  o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’ risultate positive al virus;
  2. f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  3. g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di qualsiasi natura, di eventi e di ogni  altra  forma  di  riunione  in luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  ludico,

sportivo, ricreativo e religioso;

  1. h) sospensione delle cerimonie civili e  religiose,  limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
  2. i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale  da  ballo, discoteche,  sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo,   centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi

di aggregazione;

  1. l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o  evento sociale e di ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale, salva la possibilita’ di svolgimento a distanza;
  2. m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi  compresa la possibilita’ di  disporre  la  chiusura  temporanea  di  palestre, centri  termali,  sportivi,  piscine,  centri  natatori  e   impianti sportivi, anche se privati, nonche’ di disciplinare le  modalita’  di svolgimento  degli  allenamenti  sportivi  all’interno  degli stessi luoghi;
  3. n) limitazione o sospensione delle attivita’ ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
  4. o) possibilita’  di  disporre  o  di  affidare  alle  competenti autorita’ statali  e  regionali  la limitazione,  la  riduzione,  la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di

merci, automobilistico, ferroviario, aereo,  marittimo,  nelle  acque interne, anche non di linea, nonche’ di trasporto pubblico locale;

  1. p) sospensione dei  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita’ didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche’ delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita’  e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  di corsi professionali, master, corsi per  le  professioni  sanitarie  e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita’ formative o prove di esame, ferma  la  possibilita’  del  loro  svolgimento  di attivita’ in modalita’ a distanza;
  1. q) sospensione dei  viaggi  d’istruzione,  delle  iniziative  di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
  2. r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,    42,  nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
  3. s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attivita’ indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente mediante il ricorso a modalita’ di lavoro agile;
  4. t) limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e selettive finalizzate all’assunzione di personale  presso  datori  di lavoro pubblici e privati, con possibilita’ di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita’ a distanza, fatte  salve  l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati  dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia’ ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e   la   possibilita’   di svolgimento  dei  procedimenti  per  il  conferimento  di   specifici incarichi;
  5. u) limitazione o  sospensione  delle  attivita’  commerciali  di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la  reperibilita’  dei  generi  agricoli,  alimentari  e   di   prima necessita’ da espletare con modalita’ idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo  a carico  del  gestore  di  predisporre  le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza  di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio;
  6. v) limitazione o sospensione delle attivita’ di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo  sul  posto  di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  7. z) limitazione o sospensione  di  altre  attivita’  d’impresa  o professionali,  anche  ove comportanti  l’esercizio   di   pubbliche funzioni, nonche’ di lavoro autonomo, con possibilita’ di esclusione dei servizi di pubblica necessita’ previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione individuale;
  1. aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli  necessari  per assicurare  la  reperibilita’  dei  generi agricoli, alimentari e di prima necessita’;
  2. bb) specifici divieti o limitazioni per gli  accompagnatori  dei pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei   dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
  3. cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite  (RSA), hospice,  strutture  riabilitative  e  strutture   residenziali   per anziani, autosufficienti e non, nonche’ agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
  4. dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato  in  zone  a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’ o dal Ministro della salute;
  5. ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
  6. ff) predisposizione di modalita’ di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  7. gg) previsione che le attivita’ consentite  si  svolgano  previa assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le

condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita’,  laddove

non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti di protezione individuale;

  1. hh) eventuale previsione di esclusioni  dalle  limitazioni  alle attivita’ economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per caso affidata a autorita’ pubbliche specificamente individuate.
  2. Per la durata dell’emergenza di cui al  comma  1,  puo’  essere imposto lo svolgimento delle attivita’ non oggetto di sospensione  in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio’ sia assolutamente necessario per assicurarne  l’effettivita’ e la pubblica utilita’, con provvedimento del prefetto  assunto  dopo avere sentito, senza formalita’, le parti sociali interessate.

[Come si può leggere, tutti questi provvedimenti non sono adottati dal Decreto Legge in oggetto, peraltro non ancora convertito in legge, ma viene  solo previsto che  “Per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla diffusione del virus COVID-19, su  specifiche  parti  del  territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto,  una  o  piu’ misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi  predeterminati, ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni” (pagina 1).

Secondo il dettato costituzionale, tali misure si sarebbero dovute concretizzare, in modo necessario e proporzionato, come abbiamo visto, in una delle due procedure indicate dalla stessa Carta costituzionale:

  1. un DPR, Decreto Presidente della Repubblica, secondo il combinato disposto degli articoli 76 e 87 Costituzione, ma solo dopo la conversone in Legge del presente decreto, non essendo secondo giurisprudenza costituzionale un decreto legge non convertito una valida delega legislativa.

(fonte: VEDI QUI)

  1. In casi di “in casi straordinari di necessita` e di urgenza”  un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM che, sempre secondo il dettato costituzionale, “deve (avrebbe dovuto) il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (61.2, 62.2)]

Nessuno dei DPCM è stato presentato in Parlamento e convertito in legge.

Il Parlamento non è stato nemmeno convocato in occasione della presentazione di questi decreti che quindi risultano non solo atti inidonei a violare diritti fondamentali primari o assoluti, ma anche a introdurre ipotesi di reato o anche solo illeciti amministrativi.

In relazione alla pretesa delle forze dell’ordine di produrre un’autocertificazione si deve evidenziare che tale pretesa non può essere ordinata in forza di Legge, la medesima non la prevede, ma eventualmente in forza di Autorità.

Che tale pretesa è comunque da ritenersi illegittima, l’autocertificazione per legge è una facoltà e non un obbligo, le cui finalità sono ben definite dalla stessa.

Nel dettaglio, può essere utilizzata per dichiarare:

  • la data ed il luogo di nascita;
  • la residenza;
  • la propria cittadinanza;
  • il godimento dei diritti civili e politici;
  • lo stato civile;
  • lo stato di famiglia;
  • l’esistenza in vita;
  • i cambiamenti della propria famiglia (nascita di un figlio, decesso del coniuge, ecc.);
  • l’iscrizione ad albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica amministrazione;
  • l’appartenenza ad un ordine professionale;
  • il titolo di studio o gli esami sostenuti;
  • la qualifica professionale o il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione;
  • la situazione reddituale ed economica per ottenere i benefici di legge;
  • l’assolvimento di obblighi contributivi;
  • il possesso ed il numero di codice fiscale, di partita Iva e di altri dati contenuti nell’anagrafe tributaria;
  • lo stato di disoccupato, di pensionato o di studente;
  • la propria qualità di legale rappresentante, di tutore o di curatore;
  • l’iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
  • l’adempimento degli obblighi militari.

È possibile autocertificare anche:

  • di non avere avuto delle condanne penali o di non essere destinatario di provvedimento che prevedano misure di sicurezza o di prevenzione;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad un procedimento penale;
  • di non essere ente destinatario di provvedimenti giudiziari;
  • la qualità di vivenza a carico;
  • qualsiasi dato a diretta conoscenza dell’interessato che sia contenuto nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in liquidazione o in fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Non è possibile consegnare un’autocertificazione per sostituire certificati:

  • medici;
  • sanitari;
  • veterinari;
  • di origine;
  • di conformità con le norme Ce;
  • di marchi;
  • di brevetti.

[Fonte: DPR n. 445/2000]. Commento: VEDI QUI

Quindi non solo l’autocertificazione è atto inidoneo a fornire all’Autorità le informazioni relative agli spostamenti e alle ragioni degli stessi,  essendo tali fattispecie non indicati nella legge, essendo la stessa una facoltà del cittadino e non un obbligo, ma alcune delle informazioni richieste, tutte quelle relative allo stato di salute del certificante, sono proprio vietate dalla Legge medesima.
Quindi, ancora una volta, la pretesa risulterebbe illegittima e arbitraria.

*Dottore in Economia – Investigatore privato autorizzato – Abilitato alle indagini penali per la difesa, la parte civile e la parte offesa da reato.

per contattare l’autore:
Facebook https://www.facebook.com/michele.gandolfi2
Telegram: @mithrilsecurity

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26 COMMENTS

  1. Analisi ineccepibile quella del dr Gandolfi; aggiungo che la Costituzione non prevede casi di sospensione dello zoccolo duro dei diritti fondamentali se non in caso di guerra (deliberato dalle camere ). Sento straparlare di populismo e del suo contrario: forse si è pensato di dare prova di capacità sfidando una infezione diffusa, col risultato che a rimetterci sono stati i cittadini . Se avessero tenuto alla nostra salute avrebbero dovuto agire per tempo, meglio anzitempo. Mi rendo conto di pretendere troppo da chi ci governa e da chi oggi assomma tutti i poteri per auto conferimento: Potrà mai salvare la nazione un professionista che lavora ma i soldi li prende solo
    Il suo collega? O forse non conosce la distinzione ( se c’è a certi fini ) fra parcella e fattura ? O forse non vuole far sapere che ha lavorato con il prof Alpa? Da Avvocato sono stato multato perché andavo da uno studio (mio) all’altro (sempre mio) non percorrendo la strada più breve (sic!). Ho denunciato entrambi gli sceriffi. Siamo in dittatura: comanda l’ignoranza!

    • Purtroppo ha ragione. E per quanto non creda nei tribunali, cane non mangia cane, ritengo lodevole ogni iniziativa giudiziaria a difesa della libertà, secondo il brocardo Scire leges non est earum verba tenere se vim act potestatem.
      Ritengo questo sia stato un gigantesco esperimento sociale per testare le reazioni della popolazione, mala tempora currunt.

  2. Carolina del Sud, 1712
    Veniva disposto che nessuno schiavo o negro potesse uscire liberamente dalla piantagione del padrone senza un permesso o un’autorizzazione scritta, lo schiavo che avesse contravvenuto sarebbe stato frustato.

  3. Fabio massimo nicosia sta preparando un ricorso contro tutti questi provvedimenti, con la associazione diritto e mercato

  4. … se non convertito, è ovvio (e la conversione dovrà anche preoccuparsi del periodo dalla pubblicazione alla conversione). Mettiamola così: la legge (e non un DPCM non convertito) può introdurre nuove forme di autocertificazione.

    • Precisazione, non è un decreto legge, promulgato dal presidente della Repubblica e da convertirsi in 60 GG.
      È un decreto ministeriale firmato dal presidente del Consiglio dei ministri che, o viene presentato il giorno stesso alle camere per la conversione in legge, articolo 77 2 comma costituzione, e quindi promulgato dal capo dello stato, garante della Costituzione, o rimane un decreto ministeriale inidoneo a produrre gli effetti richiesti.

  5. salve, quindi come comportarsi in caso di fermo? ovviamente rifiutarsi per iscritto l’autodichiarazione si sa’ saremo sanzionati, e in alcuni casi (girano dei video su youtube) subire addirittura abusi di potere, queat’aria dittatoriale sta provocando un clima pericoloso, una bomba ad orologeria… comunque come fare ricorso, denunciare e magari perchè no anche querelare il “preposto”? penso che ci sara’ bisogno di un bravo avvocato che non faccia parte del sistema “corrotto”…

    • È quella la vera difficoltà. Comunque sto pensando di scrivere un vademecum su come comportarsi in caso di fermo.
      In ogni caso è sempre meglio spiegare le proprie ragioni e, nel caso di verbale, fare sempre inserire le vostre contestazioni, è un vostro diritto.
      Chiarite che il DPCM è un atto amministrativo di rango inferiore e che quindi non può essere strumento idoneo per giustificare le gravi violazioni ai diritti costituzionali in atto.
      Poi con il verbale in mano ricorrete al Prefetto.
      E dopo al giudice di Pace.
      Non serve un avvocato in questi due casi.
      Ci si può rappresentare da soli anche davanti al giudice di pace .
      Dovesse avere bisogno mi contatti per avere indicazioni.

  6. Ringrazio sentitamente il dott. Gandolfi per la sua eccellente ed illuminante esposizione. Ieri pomeriggio, sono stato il protagonista del comportamento esecrando delle nostre forze di Polizia. Dopo essere stato fermato, esibivo dal mio telefono cellulare la regolare mail di convocazione del mio datore di lavoro, che mi attendeva in un Comune non molto distante dal mio. A quel punto, l’agente mi chiedeva di rilasciare l’autodichiarazione “Obbligatoria per legge”. Francamente, io il titolo di Avvocato non l’ho comprato al supermarket. Dopo aver fatto presente al preposto che non è un documento obbligatorio e che non sarebbe giusto costringere i cittadini a firmarlo (specie perchè, non solo contrario al DPR ma non previsto dal Decreto Legge 19/2020, di tutta risposta mi è stata elevata una sanzione perchè “mi rifiutato di motivare lo spostamento, non compilando l’autodichiarazione perchè a mio dire era un atto non dovuto”. Inutile dirvi, poi, che il verbalizzante prima ha scritto in alto la violazione del decreto legge 19/2020 e, successivamente, del DECRETO LEGISLATIVO 19/2020 (l’ignoranza naviga corroborante). Avvicinatosi il commissario che sorvegliava i suoi addetti, questi mi sbeffeggiava sostenendo che non solo l’autodichiarazione era obbligatoria ma che, in assenza di firma, per loro lo spostamento non era giustificato e quindi dovevo essere sanzionato. UN DISPETTO IN PRATICA. Ebbene, appena tornato a casa ho subito inoltrato al ricorso al Prefetto competente per territorio. ed io, NON MI FERMERO’. Arriverò fino in Corte Costituzionale a mezzo del Giudice di Pace (perché sappiamo la sorte che il mio ricorso avrà sul Prefetto). Da giovane Avvocato, trovo davvero deplorevole il calpestare in questa maniera la Costituzione, adducendo a violazioni di un Decreto Legge che usa termini al condizionale e consente ad un atto amministrativo di sanzionare (sulla base del nulla), comportamenti garantiti dalla Costituzione.
    Ancora una volta, alle porcherie del Governo dovranno rimediare i magistrati, considerati ora “non essenziali”.
    Grazie Michele davvero per il suo articolo, che avrò cura di salvare per poterlo utilizzare come ulteriore fonte di studio.

    • Guardi ho notizie di abusi ben peggiori. Una domanda, le han dato la possibilità di verbalizzare le sue dichiarazioni?
      Seconda domanda, lei ha chiesto al pubblico ufficiale se glielo ordinava in forza di legge o in forza di autorità?
      Se vuole contattarmi direttamente se posso aiutarla a scrivere il ricorso le lascio il mio numero di cellulare.
      348 2685 288

      cordiali saluti e complimenti per avere avuto la schiena dritta!

  7. Domanda da non addetto ai lavori: Una volta stabilita l’illegittimità dell’ultimo punto riguardo all’autocertificazione, non viene anche a configurarsi il reato di istigazione a delinquere da parte dell’operatore che la richiede ?

    • Non credo perché le forze dell’ordine stanno eseguendo ordini e nessuna procura, ritengo e mi confermano gli studi legali con cui ho lavorato, darebbero seguito a una simile ipotesi di reato.

      • Confesso che la cosa mi spiazza un pò. Mi manca qualche passaggio, evidentemente. Se mi chiedono di firmare l’autocertificazione posso rifiutare il presunto obbligo adducendo inoltre il fatto che la legge stessa mi impedisce di esibire autocertificazioni di carattere medico ma l’operatore, a questo punto in forza d’autorità, può “forzarmi la mano” senza per questo rischiare di venire sanzionato per avermi costretto a fare qualcosa contro la legge ?

  8. Parlando con un mio amico laureato in legge, mette questo articolo nelle fake news. Potete controllare? Ne andrebbe del nome del giornale stesso…

    • Farò intervenire l’autore, ma si faccia dire dall’amico quali sarebbero le FAKE NEWS presenti in questo articolo???

      • Si, mi piacerebbe capire quali sarebbero le fake news. La costituzione è chiara, come è chiara la gerarchia delle fonti normative e chiari sono i diritti primari assoluti violati, sia in ambito nazionale che sovranazionale.
        Gradire sapere nel merito doveil suo avvocato non sarebbe d’accordo. La Costituzione è quella le fonti anche.
        Gli avvocati, lo ho notato anche io, si arrampicano sugli specchi per difendere il sistema essendo parte del sistema.

    • Sono avvocato anche io e posso assicurarti che non c’è nulla di errato nell’ottimo articolo di Michele Gandolfi. Mi sembra un’eccellente analisi della situazione con l’indicazione di fonti ben precise. Poi “fake” che vuol dire? Al massimo si potrà essere in disaccordo ma non si può certo definire falsa la notizia.

      • infatti dubito che arriveranno smentite nel merito dell’analisi. Invocarne una generica falsità sulla base di quanto detto da un “miocuggino avvocato” non fa che rafforzarla.

  9. …ps Quando per DCPM ci verrà imposto il suicidio collettivo come in On The Beach — romanzo e film da rileggersi e rispettivamente riguardarsi in questi giorni — faranno la fila alle farmacie per la dose di veleno…di cui esse naturalmente saranno sprovviste…E in cagnesco gli uomini ridotti a bestia commenteranno “Quello ha preso solo due dosi…ma sono in tre in famiglia…che vergogna…”

  10. Grazie lettura interessante. Io da indipendentista sono critico della Costituzione, ma la rispetto perché è stata ed è idealmente garanzia non tanto della “unità” italiana, quanto rispetto al prepotere dei manigoldi di volta in volta al governo, che di volta in volta bellamente la violano. In questo caso le violazioni sono macroscopiche, ma nessuno si rivolterà. Il virus non ha destato spirito di rivolta ma confermato quello di asservimento. Serva Italia, di dolore ostello…assume un nuovo significato.

  11. Ho dei dubbi solo in ordine al divieto del PR 445/200. L’articolo 49 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione) detta:
    1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita’ CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA DI SETTORE. Potrebbe considerarsi il ns. decreto “normativa di settore”? Ferma restando, ovviamente, la necessità della conversione (per la quale, peraltro c’è un termine) e tutte le gravi “criticità” (per usare un eufemismo) rilevate.

    • No non può, per un semplice problema di gerarchie tra fonti normative. Un atto normativo di rango inferiore come un decreto ministeriale anche firmato dal PCM non puo modificare o abrogare anche parzialmente una legge.

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