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Indipendenza, cari veneti è difficile ricorrere alle corti internazionali

Da leggere

venetodi ENZO TRENTIN

La Corte Costituzionale, in nome del popolo italiano, (Tsz!) con Sentenza N. 118/2015: «…dichiara inammissibile l’intervento della associazione «Indipendenza veneta» nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato.»

Ovverosia, tutti quei politici che hanno cavalcato il tema di un referendum consultivo per verificare se i Veneti desiderassero o meno uno Stato veneto indipendente, sono stati censurati. Né potrà far nulla l’unico Consigliere regionale veneto eletto, e sedicente indipendentista. Uno su cinquantuno. E a proposito della quale la sentenza così si esprime: «Il ricorrente riconosce che, “in qualche modo”, il quesito si ispira all’art. 116, comma terzo, Cost., a norma del quale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti determinate materie, possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost.»

Ovvero: campa cavallo… ma non bastasse, la Corte aggiunge: «Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, pluralismo e autonomia non consentono alle Regioni di qualificarsi in termini di sovranità, né permettono che i loro organi di governo siano assimilati a quelli dotati di rappresentanza nazionale (sentenze n. 365 del 2007, n. 306 e n. 106 del 2002). A maggior ragione, gli stessi principi non possono essere estremizzati fino alla frammentazione dell’ordinamento e non possono essere invocati a giustificazione di iniziative volte a interpellare gli elettori, sia pure a scopo meramente consultivo, su prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano. Una iniziativa referendaria che, come quella in esame, contraddica l’unità della Repubblica non potrebbe mai tradursi in un legittimo esercizio del potere da parte delle istituzioni regionali e si pone perciò extra ordinem.» Attualmente la totalità dei Consiglieri regionali veneti al massimo è disposta a parlare di autonomia. Ma anche l’eventuale autonomia di che qualità potrà essere?

Se il Veneto avesse una classe politica con le stesse tradizioni e l’etica di quella anglo-sassone avremmo già dato la notizia delle loro dimissioni. Così non è. Abbiamo al contrario le dichiarazioni di alcuni di costoro che intendono ricorrere alle Corti internazionali.

Proviamo allora a fare una sommaria panoramica delle varie Corti:

1La Corte Costituzionale [http://www.cortecostituzionale.it/default.do ], nel sistema politico italiano, è un organo di garanzia costituzionale cui è demandato il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni, dirimere eventuali conflitti di attribuzione tra i poteri di dette istituzioni e tra le Regioni stesse, ed esprimersi su eventuali atti di accusa nei confronti del presidente della Repubblica. Prevista già nel dettato costituzionale del 1948 all’articolo 134, trovò attuazione solo nel 1955. La sua struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio nella composizione dell’organo, per un’elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.

venetoleoneCommento: queste ultime sono affermazioni magniloquenti che in sostanza mimetizzano il prevalere, appunto, della “sensibilità” politica.

Le due Corti che seguono operano all’interno dell’UE

2 – La Corte europea dei diritti dell’uomo [VEDI QUI] è una Corte internazionale istituita nel 1959. Si pronuncia sui ricorsi individuali o statali su presunte violazioni dei diritti civili e politici stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Protegge in particolare il diritto alla vita, il diritto a un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata e famigliare, la libertà di espressione, la libertà di pensiero e di religione, il diritto al rispetto della proprietà. Proibisce poi la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, la schiavitù e il lavoro forzato, la pena di morte, la detenzione arbitraria e illegale e la discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà previsti dalla Convenzione. Ha un giudice per ogni nazione dell’UE. L’italiano attualmente in carica è: Guido Raimondi.

Commento: la legge 25 ottobre 1977, n. 881 [tanto reclamata dagli indipendentisti, è altra cosa] Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, è dunque altra cosa. Si aggiunga che già nel 2007 un paio d’avvocati veneti ricorsero alla CEDU sostenendo che l’art. 3 della Costituzione violava la parità tra cittadini, in quanto esistevano 5 Regioni, su 20, a Statuto speciale. La CEDU rigettò anche quell’istanza. (vedi allegato).

3Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) [VEDI QUI] ha due giudici italiani: Antonio Tizzano, Paolo Mengozzi  

La Corte interpreta il diritto (pronunce pregiudiziali) – dei tribunali nazionali degli Stati membri che devono assicurare la corretta applicazione del diritto dell’UE, ma i tribunali di paesi diversi potrebbero darne un’interpretazione differente. Se un giudice nazionale è in dubbio sull’interpretazione o sulla validità di una normativa dell’UE, può chiedere chiarimenti alla Corte. Lo stesso meccanismo può essere utilizzato per stabilire se una normativa o prassi nazionale sia compatibile con il diritto dell’UE

Versione Consolidata Dello Statuto Della Corte Di Giustizia Dell’unione Europea [VEDI QUI]

Titolo III – Procedura Dinanzi Alla Corte Di Giustizia – Articolo 19 – Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia…

Trattato Sul Funzionamento Dell’unione Europea (VERSIONE Consolidata [VEDI QUI]

Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE). La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.

Commento: ne consegue che agisce per dirimere le questioni tra le varie istituzioni dell’UE, non tra istituzioni e cittadini.

4La Corte internazionale di giustizia, conosciuta anche come Corte mondiale [VEDI QUI], è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Ha sede nel palazzo della Pace all’Aia (NL). Fondata nel 1945 le sue funzioni principali sono: dirimere le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione.

Commento: anche in questo caso la Corte agisce per dirimere le questioni tra le varie istituzioni, non tra istituzioni nazionali e cittadini. Naturalmente questa è un’indagine prettamente giornalistica che non ha nessuna pretesa di sostituirsi ad azioni legali da parte di soggetti politici della più varia natura.

Nelle mie riminiscenze scolastiche mi viene spesso in mente Bartolo di Sassoferrato che è una celebrità solo per i cultori della storia del diritto; purtuttavia tutti dovrebbero conoscere questa sua coraggiosa confessione (cito a memoria): «Ogni volta che mi si propone un problema giuridico, prima sento quale deve essere la soluzione, poi cerco le ragioni tecniche per sostenerla». E se questo era vero per un simile luminare, figurarsi per un magistrato qualunque. Dunque aspettarsi dal giudice un giudizio asettico, pressoché meccanico, come una macchina in cui si infila il TRENTIN-DOCfatto e viene sputata fuori la sentenza, è del tutto fuori luogo. Il diritto cerca di mettere ordine e razionalità nelle vicende, tipizzandole in quadri astratti, ma poi in concreto quel diritto viene maneggiato da un essere umano, con la sua cultura (o incultura), la sua affettività, i suoi principi e, perché no? i suoi pregiudizi. Si spiega così come la parola “sentenza” si ricolleghi a “sentire”, cioè alla stessa radice di “sentimento”, non a “sapere”. I giudici italiani… sono italiani, appunto!

Lo sto sostenendo da anni, tant’è vero che se la redazione non mi avesse espressamente richiesto un intervento, non avrei stilato questo articolo: se i veneti vorranno l’indipendenza, l’autogoverno, l’autodeterminazione, non è concorrendo alle elezioni politico-amministrative dello Stato italiano che otterranno qualcosa. Analogamente non «C’è un giudice a Berlino» [L’espressione deriva da un’opera teatrale di Bertold Brecht] per ricordare che prima o poi la giustizia compie il suo corso.

È mia ferma convinzione che l’autodeterminazione (non solo dei Veneti) la si potrà ottenere solo con la secessione, previa la ricerca di una diversa rappresentanza politica, poiché quella sinora emersa ha dimostrato di non essere all’altezza del compito. Sarà contemporaneamente necessario l’allestimento dell’ipotesi di un nuovo assetto istituzionale, attraverso il quale trovare la condivisione del cosiddetto popolo sovrano, unitamente all’appoggio internazionale o quanto meno alla sua empatia; ovvero la capacità di comprendere a pieno lo stato d’animo dei Veneti. 

NOTA BENE: V. (Vladimiro) Zagrebelsky è un magistrato italiano, fratello del più noto Gustavo, ex Presidente della Corte costituzionale. Dunque è esistita la terzietà del giudizio?

 

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1 COMMENT

  1. Non capisco perchè quando si parla di autodeterminazione si cerca l’approvazione o altro da parte di qualche Corte. Non esiste una nazione Veneta o altra che voglia autodeterminarsi, altrimenti eleggerebbe i suoi e chiuderebbe i “rubinetti”, se approvazione avviene bene, altrimenti se ne fa a meno.

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