di SAMO PAHOR
L’articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana recita: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Queste sono le parole, ma bisogna conoscere lo spirito di chi le ha scritte. Nei verbali dell’Assemblea Costituente si legge che questo articolo riguarda soltanto le minoranze non integrate. Così è stato detto che gli Sloveni della provincia di Udine non avranno nessuna tutela perché nel plebiscito del 1866 hanno votato per l’annessione al Regno d’Italia e nella guerra 1915-1918 il battaglione alpini Val Natisone è stato l’unico reparto che non ha avuto nessun disertore. Nel 1962 è stata data la seguente spiegazione della scelta delle minoranze non integrate: “La concessione di una seconda lingua, oltre a quella materna è stata finora accordata esclusivamente a quelle regioni a statuto speciale che potevano rappresentare, nell’immediato dopoguerra, una grave minaccia per l’integrità dello Stato”.
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