di FRANCO CAGLIANI L’Agenzia delle Entrate ha parlato ed ha sentenziato, innanzitutto, che il bitcoin è da considerarsi una moneta. Dopodiché, con la risoluzione n. 72/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in risposta ad un interpello, chiarimenti al trattamento fiscale dell’acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali a fronte dei recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE. In particolare, viene chiarita l’esenzione IVA per le operazioni di cambio di bitcoin: le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’IVA in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Sul piano della tassazione diretta, la nota è dolente: viene chiarito invece che i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad IRES ed IRAP, al netto dei relativi costi. Sempreché siano rintracciabili. Secondo l’ADE, la valutazione dei bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio deve essere fatta considerando il valore normale, ovvero la loro quotazione in quel momento. Per quanto riguarda le…















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