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Non si può negare il diritto all’autodeterminazione della catalogna

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di EMILIANO MINANTE Il diritto all’autodeterminazione dei popoli è sancito dal diritto internazionale cogente (jus-cogens) e anche da numerose Dichiarazioni e Convenzioni ratificate anche dallo Stato Italiano. La Convenzione di Vienna del 1969 all’art. 53 precisa che è norma di diritto internazionale generale o cogente una norma imperativa che è “accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga”  e l’art. 64 aggiunge che “qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine”. Il nuovo Diritto Internazionale dei Diritti Umani o “Panumano” pone al centro della scena internazionale non gli Stati ma, gli individui e le loro forme di aggregazione, cioè i Popoli. Premesso quanto sopra, è doveroso rilevare che anche l’Italia ha previsto nel proprio ordinamento
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