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Cartelle esattoriali? ecco tutti i modi in cui potersi difendere

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EquitaliaRICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Cartelle Esattoriali: impariamo a conoscere meglio i nostri diritti per poterli far valere anche se il sistema di giustizia italiano non offre alcuna garanzia che, per medesimi fatti, valga una precedente sentenza. Ciò perché, qui le sentenze non fanno giurisdizione e per questo non sono vincolanti come succede nel sistema anglosassone. Però è bene provarci anche se le probabilità di aver ragione si riducono al 50% per il semplice fatto che il giudice cambia e, qualche punto in più, se il giudice è soggetto a sbalzi di umore.

NULLITA’  Le Cartelle esattoriali sono soggette a nullità per:

Vizi di Notifica: varie sentenze hanno stabilito che la notifica per raccomandata postale non ha alcun valore essendo, per legge, abilitati alla notifica di atti solo pubblici Ufficiali quali, l’Ufficiale Giudiziario, il Messo Comunale ed i Vigili Urbani che al momento della consegna di atti nelle mani del debitore redigono un rapporto (relata di notifica). Postino e incaricati di Equitalia non sono pubblici ufficiali e le loro notifiche valgono zero a meno che noi non siamo talmente grulli da impugnare quegli stessi atti attribuendone, di fatto, il valore legale che fino ad ora non avevano;

Recenti sentenze dichiarano illegittima anche la notifica via PEC, perché in questa maniera al debitore viene negato il diritto di acquisire i documenti notificati in copia originale e non in fotocopia come avviene tramite PEC.

Vizi di forma: Qualora non fosse chiaro il modo in cui Equitalia abbia calcolato gli interessi sulle somme richieste, la cartella è soggetta a nullità;

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza 5454/29/15 ha dichiarato incostituzionale l’applicazione dell’Aggio da parte di Equitalia. L’Aggio è il compenso preteso da Equitalia per la sua attività di riscossione e a dire della CTR sarebbe sproporzionato in rapporto all’attività svolta. Conseguenza di questa sentenza è stata la nullità della cartella esattoriale.

SOSPENSIONE  Se ne può chiedere la sospensione. In determinate occasioni, qualora il contribuente si trovasse in condizioni di necessità o la cartella presentasse elementi di illiceità e ciò potesse essere causa di danno irreparabile, si può chiederne la sospensione tramite: Istanza al Giudice Tributario, Istanza all’Ente impositore, Istanza ad Equitalia.In favore della sospensione si è espressa la Presidenza Superiore della Magistratura Tributaria invitando le Commissioni Tributarie d’Italia ad una maggiore elasticità in considerazione del fatto che un processo tributario può durare anni mentre l’esecuzione forzata di Equitalia avrebbe effetti immediati enegativi, in molto anticipo rispetto alla sentenza che potrebbe dare ragione al ricorrente e torto a Equitalia.Da considerare un fatto nuovo ed importante: una semplice

dichiarazione fatta ad hoc da parte del debitore sospende IMMEDIATAMENTE ogni azione di Equitalia.

DECADENZA – Se entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione da parte del contribuente della dichiarazione dei redditi, Equitalia non avesse ancora provveduto alla notifica della cartella esattoriale, questa decadrebbe. Ciò significa che Equitalia non potrà esigere la riscossione tramite quella cartella esattoriale ma dovrà intentare una causa civile. La decadenza può essere utile in quanto, debitamente sfruttata, potrebbe avvicinare i termini di prescrizione.

PRESCRIZIONE – Trascorsi determinati termini, specifici per ogni tipo di tributo, senza che Equitalia metta in atto le azioni di riscossione e non interrompa i termini con ulteriori nuove notifiche, la cartella esattoriale va in prescrizione e con essa le somme richieste. Con la prescrizione il debito è ESTINTO.

ESDEBITAZIONE – La Legge 3/2012, chiamata anche legge anti suicidi, in determinate situazioni e tramite l’intervento del Giudice ordinario acconsente che il debito possa essere ridotto ad insindacabile giudizio del giudice adito. Tale provvedimento sgrava il debitore anche di tutti i gravami penali.

767 FUNZIONARI ILLEGITTIMI – E’ ancora aperta la questione dei 767 funzionari illegittimi dell’Agenzia delle Entrate. Tutti gli atti firmati da uno di questi falsi funzionari, sono nulli e nulli tutti gli altri atti derivanti da questi. Tutte le cartelle esattoriali emanate a seguito di accertamenti firmati da questi individui non hanno alcun effetto giuridico, sono inesistenti quanto lo è il debito indicato.

ANNULLAMENTO DEL DEBITO – Con una semplice dichiarazione inviata ad Equitalia già citata nel paragrafo SOSPENSIONE, il contribuente blocca immediatamente qualsiasi azione di riscossione e obbliga l’Ente impositore, quasi sempre l’Agenzia delle Entrate, ad una risposta scritta entro il termine di 220 giorni. I tempi della burocrazia italica, in questo caso giocano a favore del contribuente perché il passaggio obbligatorio di questa dichiarazione da Equitalia all’Agenzia delle Entrate che dovrà rispondere documentatamente al contribuente nell’arco di 220 giorni dalla data del suo invio, sfora sempre questo termine di tempo e, per effetto del silenzio assenso, cartella e debito sono annullati.

Una raccomandazione: per difendervi da Equitalia dovrete necessariamente ricorre ad un legale e con l’abbondanza di offerta che c’è potrete trovarne di bravi e volonterosi senza dover ricorrere a finanziamenti straordinari!

Daniele Quaglia

L. I. F. E.    VENETO

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1 COMMENT

  1. Le cartelle ricevure per posta, sulle quali ho avuto rateazioni che ho iniziato a pagare ma non terminato, tramutatesi in una intimazione ricevuta via pec, tra cui elencate, oltre le precedenti cartelle, anche degli ‘avvisi bonari’, sarebbero nulle?

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