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Nel (cognome) del padre e l’ordine spontaneo

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di MATTEO CORSINI

Con una sentenza recente, la numero 131, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del Codice civile, in base al quale il figlio assume automaticamente il cognome paterno. L’effetto della sentenza è che, senza un accordo tra i genitori, non è possibile attribuire un solo cognome al figlio, bensì entrambi i cognomi. E se non c’è accordo, tocca a un giudice stabilire l’ordine tra i due cognomi.

In assenza di accordi tra i genitori, quindi, il rischio è che, di generazione in generazione, il numero dei cognomi di una stessa persona cresca esponenzialmente. Oltre al fatto che i figli di una stessa coppia potrebbero avere cognomi diversi.

La stessa Corte, bontà sua, invita il legislatore a intervenire, per “impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome”.

Piaccia o meno a coloro che vedono discriminazioni ovunque, credo che la convenzione di attribuire il cognome paterno ai figli sia un esempio di ordine spontaneo. Il recepimento di questa convenzione in norma di legge mi pare sia in linea con la funzione che Hayek attribuiva (per esempio in “Legge, legislazione e libertà”) al legislatore.

Dato, però, che al peggio non c’è mai limite, è evidente che rimuovere questa convenzione dal Codice civile fosse una priorità nell’Italia del 2022.

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