Trattenuta sui bonifici dall’estero: non l’hanno abolita, ma sospesa

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di REDAZIONE L’attuale normativa prevede che qualsiasi trasferimento di denaro, proveniente da un Paese straniero e diretto verso un conto corrente italiano, deve essere sottoposto aprelievo alla fonte del 20%. A venti giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell’Economia ha sospeso fino a luglio l’operatività della tassazione applicata alle somme classificabili come redditi di capitale o diversi (considerati come derivanti da investimenti finanziari) e plusvalenze derivanti da compravendita di immobile o canoni di locazione di appartamento all’estero: Ritenuta su bonifici esteri: sospensione, norme e procedura Sappiamo per certo che immobili e attività finanziarie all’estero sono assoggettati rispettivamente a Ivie e Ivafe, ma da quest’anno è ancora teoricamente applicabile – dipenderà dalle scelte del Governo Renzi – la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, rimanendo escluse le retribuzioni da lavoro e i proventi da libera professione o attività d’impresa, nonché i rimborsi dall’estero verso un conto italiano. La banca o l’intermediario finanziario sarebbero chiamati ad applicare la trattenuta sempre e comunque, lasciando al contribuente l’onere della prova, presentando autocertificazione con dichiarazione di somme…

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