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Covid e sentenze: nulle le multe per chi si sposta senza autorizzazioni

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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini.

Covid-19 – Spostamenti – Dichiarazioni non veritiere che avrebbero consentito lo spostamento – Reato – Esclusione – DPCM 8 marzo 2020 – Violazione del principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. –

Non รจ configurabile il delitto di cui all’art. 483 c.p. nei confronti chi abbia dichiarato falsamente di trovarsi in una delle condizioni che consentivano gli spostamenti anche all’interno del Comune di residenza in base al DPCM 8 marzo 2020, in quanto la norma di cui all’art. 1 del predetto DPCM deve ritenersi contrastante con il principio di riserva di legge e giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. in forza del quale le limitazioni alla libertร  personale possono avvenire solo in base ad atto motivato della Autoritร  giudiziaria (e non giร  in base ad una atto amministrativo) e “nei casi e nei modi previsti dalla legge” e dunque con provvedimento di natura singolare, essendo invece precluse limitazioni generalizzate e assolute della libertร  personale come sarebbe l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralitร  indeterminata di cittadini; da questo punto di vista il divieto di ogni spostamento dalla abitazione, salvo in determinati casi consentiti, si risolverebbe non giร  in una mera limitazione della libertร  di circolazione di cui all’art. 16 Cost., ma in una conculcazione – preclusa alla Autoritร  Amministrativa, financo al Presidente del Consiglio dei Ministri – dell’inviolabile diritto di libertร  personale; conseguentemente, disapplicata in parte qua la norma secondaria contrastante con il dettato costituzionale, la falsa rappresentazione delle condizioni di liceitร  del comportamento comunque consentito risulta priva di rilevanza offensiva, siccome riconducibile alla categoria del “falso inutile”.

(Il GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia ha di conseguenza pronunciato sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto, rigettando la richiesta di decreto penale di condanna formulata in relazione al predetto reato dal PM).

* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione GIP-GUP

Il giudice, dott. Dario De Luca, provvedendo in Camera di Consiglio sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata, come in atti, dal Pubblico Ministero, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
C. D. e G. M., generalizzato/a/i, difeso/a/i. e imputato/a/i, come da allegata copia della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, del delitto di cui all’art 483 CP,
[a) del reato p. e p. dall’art 483 C.P., perchรฉ, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. M. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. dI averla accompagnata.
In Correggio il 13.03.2020]

MOTIVAZIONE
Procedendo penalmente contro ciascun imputato per il reato in rubrica rispettivamente ascritto, il PM richiede l’emissione di decreto penale di condanna alla pena determinata nella misura di cui in atti.
Ritiene il GIP che la richiesta di emissione di decreto di condanna non possa essere accolta e che debba trovare luogo una sentenza di proscioglimento, ex art. 129 CPP, per effetto delle brevi considerazioni che seguono.
Infatti:
– premesso che viene contestato a ciascun imputato il delitto di cui all’art. 483 CP ยซ…perchรฉ, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. R. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata…ยป, avendo il personale in forza al Comando Carabinieri di Correggio accertato che la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso presso l’Ospedale di Correggio;
– evidenziato che la violazione contestata trova quale suo presupposto – al fine di giustificare il proprio allontanamento dall’abitazione – l’obbligo di compilare l’autocertificazione imposto in via generale per effetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) citato nell’autocertificazione stessa;
– in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimitร  del DPCM del 8.3.2020, evocato nell’autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato – come pure di tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo, ove prevede che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”, e del rinviato DPCM dei 8.3.2020, ove stabilisce che “Art. 1 Misure urgenti di contenimento del, contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
– 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus” COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
– a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchรฉ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitร  ovvero spostamenti per motivi di salute”.
– Tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertร  personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa. Sicuramente nella giurisprudenza รจ indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertร  personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una restrizione della libertร  personale delle situazioni ben piรน lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il “prelievo ematico” (Sentenza n. 238 del 1996) ovvero l’obbligo di presentazione presso l’Autoritร  di PG in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO, tanto da richiedere una convalida del Giudice in termini ristrettissimi. Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero รจ stata ritenuta misura restrittiva della libertร  personale, con conseguente dichiarazione d’illegittimitร  costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura, controllo poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale; la disciplina sul trattamento sanitario obbligatorio, ugualmente, poichรฉ impattante sulla libertร  personale, prevede un controllo tempestivo del Giudice in merito alla sussistenza dei presupposti applicativi previsti tassativamente dalla legge: infatti, l’art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertร  personale possono essere adottate solo su ยซ…atto motivato dall1autoritร  giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla leggeยป; primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, รจ che un DPCM non puรฒ disporre alcuna limitazione della libertร  personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non giร  di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario dei medesimo principio costituzionale รจ quello secondo il quale neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual รจ il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralitร  indeterminata di cittadini, posto che l’art. 13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di cui al richiamato art. 13 Cost.
– Peraltro, nella fattispecie, poichรฉ trattasi di DPCM, cioรจ di un atto amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dรฌ legittimitร  costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale),
– Infine, non puรฒ neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformitร  a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertร  di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertร  personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertร  di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma giammai puรฒ comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertร  di circolazione non puรฒ essere confusa con la libertร  personale: i limiti della libertร  di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso puรฒ essere precluso, perchรฉ ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertร  personale. Certamente quando il divieto di spostamento รจ assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non puรฒ recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione รจ indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertร  personale.
– In conclusione, deve affermarsi la illegittimitร  del DPCM indicato per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
– Poichรฉ, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato รจ stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacchรฉ nella specie le esposte circostanze escludono l’antigiuridicitร  in concreto della condotta e, comunque, perchรฉ la condotta concreta, previa la doverosa disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la falsitร  incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene in questione: al riguardo, รจ ampiamente condivisibile l’interpretazione giurisprudenziale, anche di legittimitร , secondo la quale “Non integra il reato dรฌ falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale l’allegazione alla domanda di rinnovo di un provvedimento concessorio di un falso documento che non abbia spiegato alcun effetto, in quanto privo di valenza probatoria, sull’esito della procedura amministrativa attivata. (Fattispecie relativa a rinnovo di una concessione mineraria)” [Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 11952 del 22/01/2010 (dep. 26/03/2010) Rv. 246548 – 01]: siccome, nella specie, รจ costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM che imponeva la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto รจ, necessariamente, innocuo; dunque, la richiesta di decreto penale non puรฒ trovare accoglimento.
Alla luce di tutto quanto sin qui detto, deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento, nei confronti di ciascun imputato, perchรฉ il fatto non costituisce reato,

P.Q.M.
Visto Part. 129, 530, nonchรฉ 459 III CPP,
dichiara non luogo a procedere nei confronti di C. D. e G. M. in ordine al reato loro rispettivamente ascritto perchรฉ il fatto non costituisce reato.
Reggio Emilia, 27.01.20211.

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