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Class action contro l’illegittima notifica delle cartelle di pagamento

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Amici cittadini e contribuenti Veneti è giunta l’ora di condurre, sulla linea d’azione improntata dal movimento Plebiscito.eu, ossia basata sulla pacificità, ponderatezza, legalità, intelligenza, una battaglia di massa contro l’ormai annosa e sistematica illegittima notifica delle cartelle esattoriali da parte di Equitalia Nord Spa.
L’Agente della Riscossione (Equitalia Nord Spa), nel quasi 100% dei casi, notifica la cartella di pagamento direttamente, tramite il servizio postale con raccomandata a/r, senza passare per il tramite dei soggetti a ciòesclusivamente abilitati e pertanto legittimati.

Il Legislatore italiano ha disciplinato in modo preciso e indubbio, le modalità di notifica delle cartelle di pagamento, già a far data dal 1° luglio 1999 (ben 15 anni fa), ma nonostante ciò, l’Agente della Riscossione (Equitalia) ed alcuni Giudici tributari di merito (Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali) violano ed erroneamente applicano detta normativa.
Questa, l’evoluzione della norma in materia di notificazione delle cartelle di pagamento:
– dal 01/01/1974 al 30/06/1999 l’articolo 26 del D.P:R. n. 602/1973 prevedeva tassativamente che la notifica fosse eseguita direttamente “da parte dell’esattore”. Nel frattempo la norma prevedeva che “la notificazione può essere eseguita anche mediante invio da parte dell’esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”.;
– dal 01/07/1999 con il D.Lgs. n. 46/1999 prima e con il D.Lgs. n. 193/2001 poi, il Legislatore italiano ha cancellato il suddetto inciso, disponendo che la notifica dal 1° luglio 1999 fosse eseguita non più dall’esattore (Agente della Riscossione) ma solo ed esclusivamente da soggetti rigorosamente indicati: ufficiali della riscossione, altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previo eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
E’ questa la ferma intenzione del Legislatore italiano secondo l’art. 12, comma 1, delle preleggi al codice civile:
“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e della intenzione del legislatore.”

Le motivazioni delle sentenze di Corte di Cassazione succedutesi negli ultimi anni (dal 2010 al 2013) non hanno assolutamente risolto il problema relativo alla legittimazione dell’Agente della Riscossione (Equitalia Nord Spa) ad eseguire la notifica della cartella di pagamento,direttamente, a mezzo raccomandata a/r, senza l’intermediazioneobbligatoria di uno dei soggetti abilitati (ufficiali della riscossione, messi preposti alla notifica, messi comunali, agenti della polizia municipale) dalla data del 1° luglio 1999 in poi.
Non può assolutamente essere considerato soggetto giuridicamente abilitato e legittimato alla notifica della cartella di pagamento, quindi non può rientrare tra le 4 categorie di soggetti tassativamente elencati dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, l’incaricato della distribuzione ovvero il portalettere, il quale agisce sempre come “nuncius” cioè ausiliario dell’agente notificatore, ma non può mai sostituirsi a quest’ultimo.
Ebbene, per quanto fin qui esposto, circa l’illegittimità del procedimento di notificazione fatto da soggetti non rientranti nelle 4 categorie tassativamente previste a decorrere dal 1° luglio 1999 dal Legislatore italiano, il quale espressamente ha tolto l’inciso “da parte dell’esattore” escludendo pertanto il Concessionario (Equitalia Nord) dalle 4 categorie abilitate e legittimate al procedimento di notificazione così come previsto dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, tutte le notifiche di cartelle esattoriali compiute direttamente da Equitalia Nord Spa mediante il servizio postale con raccomandata a/r, rientrano nella casistica di attività compiute fuori completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo state effettuate in modo assolutamente non previsto dalla normativa.
In parole molto semplici, trattasi di notifica inesistente, ossia giuridicamente notifica mai effettuata, non sanabile in giudizio da Equitalia Nord ne tanto meno dal Giudice Tributario.

Una notifica inesistente, comporta l’inevitabile nullità e quindi illegittimità della cartella di pagamento, che non può produrre alcun effetto giuridico/fiscale.
Ora, alla luce della sistematica violazione, da parte di Equitalia Nord Spa, della normativa in tema di notificazione della cartella esattoriale mediante il canale postale, ritengo doveroso, per mettere definitivamente fine a tale soppruso ingiustificato dell’Agente della Riscossione, e per portare la Suprema Corte di Cassazione ad emettere finalmente una sentenza risolutiva dell’annosa questione, intraprendere una class action contro le illegittime notifiche postali di Equitalia, ovverosia una proposizione di ricorsi di massa, che interessi tutti i contribuenti delle 7 Provincie Venete (Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Belluno, Rovigo), destinatari di cartelle illegittime e quindi da annullare.
Si coinvolgano e si rendano parte attiva, ognuno per le conoscenze e le opportunità che ha, commercialisti e avvocati tributaristi propensi e motivati ad instaurare una serie di contenziosi di massa contro le cartelle notificate illegittimamente, affinchè lo Stato italiano impari e cominci ad applicare regolarmente le leggi che lo stesso scrive ed impone!!!
Questa azione di proposizione di ricorsi di massa (ovviamente per le fattispecie per cui ne varrà la pena) ingolferà le Commissioni Tributarie di tutto il Veneto, sottostrutturate per la mole di lavoro che le interesserà, scatenando un caso nazionale sui mass – media e sulla carta stampata, specializzata e non.
L’Associazione Soccorso Veneto (www.SoccorsoVeneto.com) sarà in prima linea per condurre questa etica quanto nobile battaglia, per ridare al cittadino Veneto il giusto rispetto e la giusta dignità che da sempre merita!!!

Alberto Marsotto

Segretario – Soccorso Veneto

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